Art. 63
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[1]La somministrazioni delle somme mutuate da istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti hanno luogo a rate correlativamente allo sviluppo delle costruzioni.
[2]La prima rata, nei casi previsti dal 1° comma dell'art. 62, puo' essere corrisposta solo quando il mutuatario comprovi che la spesa - comprensiva del valore dell'area - prevista per la costruzione, risulti coperta per non meno del 25 per cento.
[3]Qualora concorrano speciali circostanze che affidino circa il buon esito della operazione, gli istituti finanziatori possono consentire che la differenza fra la somma occorrente per l'opera e quella mutuata sia pagata in un numero di rate corrispondenti a quelle stabilite per l'erogazione del mutuo. In tal caso il mutuatario, per poter riscuotere le singole rate, deve dimostrare essere stata investita nell'area e nelle costruzioni la corrispondente quota di somma non mutuata.
[4]Dei mutui accordati ai sensi del presente testo unico dalla Cassa depositi e prestiti, quelli concessi ai comuni sono somministrati in base a nulla osta del prefetto e gli altri in base a nulla osta del Ministero dei lavori pubblici, purche' per gli uni e gli altri sia esibita rispettivamente al prefetto od al Ministero la documentazione relativa alle spese eseguite in relazione al fabbisogno che formo' base delle concessioni.
[5]Le somministrazioni dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sui mutui da essa concessi a cooperative tra il personale di ruolo e i pensionati dell'Amministrazione stessa si effettuano su nulla osta del Direttore generale e possono disporsi mediante mandati diretti intestati alle cooperative ed a favore dei creditori.
Testo vigente dal 5 agosto 1938 al 30 marzo 1952 · versione 0 su Normattiva