Art. 67

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 agosto 1938 al 22 novembre 1947. Leggi il testo vigente →

[1]Col pagamento della quota mensile di ammortamento a cominciare da quella successiva alla data di entrata in vigore del presente testo unico gli assegnatari sono obbligati e corrispondere mensilmente alla cooperativa il quattro per conto della quota stessa per costituire un fondo di manutenzione da versarsi in conto corrente vincolato presso un istituto di notoria solidita': i relativi interessi sono devoluti al fondo per spese generali.

[2]Agli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 68, le cooperative dovranno tenere, distintamente per fabbricato, il conto individuale dei versamenti eseguiti da ciascun assegnatario.

[3]Le somme disponibili sul fondo del 2,50 per cento, istituito con l'art. 4, comma primo, del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263 e che con la data suindicata rimane assorbito, saranno versate al nuovo fondo del quattro per cento ed accreditate ai singoli conti individuali in proporzione delle quote di ammortamento di ciascun assegnatario.

[4]Con la stessa decorrenza cesseranno i versamenti al fondo 1,50 per cento istituito col predetto decreto e le somme disponibili di pertinenza dei singoli assegnatari continueranno ad essere impiegate sino a loro esaurimento per i lavori di manutenzione dei rispettivi alloggi. I prelievi su tali somme sono effettuati su ordine del presidente della cooperativa e sotto la sua personale responsabilita'.

Testo vigente dal 5 agosto 1938 al 22 novembre 1947 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art67 · fonte su Normattiva