Art. 81
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 agosto 1938 al 20 maggio 1943. Leggi il testo vigente →
[1]L'incarico di collaudare i lavori degli enti costruttori di case popolari od economiche mutuatari della Cassa depositi e prestiti e' affidato, qualunque sia l'importo delle opere, ad un solo collaudatore da nominarsi dal Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze.
[2]La nomina del collaudatore per le costruzioni eseguite da cooperative mutuatarie dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' deferita al Ministro per le comunicazioni.
[3]Per le costruzioni invece fruenti dal solo contributo erariale, in luogo del collaudo, e' effettuata, su incarico da conferirsi dal Ministro per i lavori pubblici, una visita definitiva agli effetti della corresponsione del contributo, per constatare se le costruzioni siano conformi ai progetti approvati.
Testo vigente dal 5 agosto 1938 al 20 maggio 1943 · versione 0 su Normattiva