Art. 106

[1](Art. 22, comma 3°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 19, comma 3°, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

[2]Sono vietati i comandi dei professori di ruolo da una ad altra Universita' o Istituto. Ai professori di ruolo possono tuttavia essere affidati speciali incarichi di studi e direzioni di uffici, con le norme di cui all'art. 57 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art106 · fonte su Normattiva