Art. 110

[1](Art. 34, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 23, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

[2]I professori, compiuto il 75° anno di eta', vengono collocati a riposo.

[3]Coloro che compiono il 75° anno di eta' durante l'anno accademico, se abbiano effettivamente iniziato il corso, conservano l'ufficio fino al termine dell'anno accademico medesimo.

[4]((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 OTTOBRE 1947, N. 1251, COME MODIFICATO DALLA L. 4 LUGLIO 1950, N. 498)).

[5]I professori possono essere dispensati dal servizio, con decreto del Ministro su conforme parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, ove si accerti che anche prima di raggiungere il limite di eta' di cui al comma primo, non sono piu' in grado di adempiere con sufficiente efficacia le mansioni del loro ufficio. Gli interessati possono presentare al Consiglio superiore le loro deduzioni.

Testo vigente dal 9 agosto 1950, tuttora in vigore · versione 90 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art110 · fonte su Normattiva