Art. 12

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[1](Art. 71, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 48, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172).

[2]Il presidente del Consiglio d'amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Universita' o Istituto superiore, da' esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e prende i provvedimenti d'urgenza riferendone al Consiglio per la ratifica nella prima successiva adunanza, vigila sul funzionamento dell'economato, della cassa e degli uffici per quanto concerne i servizi amministrativi e contabili.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933 al 25 febbraio 2023 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art12 · fonte su Normattiva