Art. 12
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[2]Il presidente del Consiglio d'amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Universita' o Istituto superiore, da' esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e prende i provvedimenti d'urgenza riferendone al Consiglio per la ratifica nella prima successiva adunanza, vigila sul funzionamento dell'economato, della cassa e degli uffici per quanto concerne i servizi amministrativi e contabili.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933 al 25 febbraio 2023 · versione 0 su Normattiva