Art. 122
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[2]Indipendentemente dall'osservanza delle norme di cui agli articoli 118 e 119, possono essere abilitate alla libera docenza persone che siano venute in alta fama di singolare perizia nella materia che debbono insegnare. L'abilitazione e' conferita con decreto del Ministro, su parere conforme del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, ed e' definitiva.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933 al 5 giugno 1948 · versione 0 su Normattiva