Art. 324
[1](Art. 7, R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590).
[2]Alle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 144 del presente T. U. possono essere iscritti in un Istituto superiore di ingegneria gli ufficiali di artiglieria e genio che abbiano regolarmente compiuto i corsi quadriennali dell'Accademia di artiglieria e genio, in applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2986.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva