Art. 149

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 dicembre 1933 al 25 febbraio 2025. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 39, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812).

[2]Coloro i quali abbiano compiuto l'intero corso degli studi universitari senza conseguire la laurea o il diploma, o che, per qualsiasi motivo, abbiano interrotto gli studi stessi, qualora intendano esercitare i diritti derivanti dalla iscrizione, sono tenuti a chiedere ogni anno all'Universita' o Istituto la ricognizione della loro qualita' di studenti e a pagare la speciale tassa di cui alla tabella H. Coloro i quali, pure avendo adempiuto a tale obbligo, non sostengano esami per otto anni consecutivi, debbono rinnovare l'iscrizione ai corsi e ripetere le prove gia' superate.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933 al 25 febbraio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art149 · fonte su Normattiva