Art. 162

[1](Art. 49, comma 3°, lettera c), R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art 11, comma 4°, lettera b), R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135).

[2]Salvo il disposto dell'articolo seguente, le modalita' dell'esame di laurea o di diploma sono determinate dallo statuto di ogni Universita' o Istituto superiore.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art162 · fonte su Normattiva