Art. 162
[1](Art. 49, comma 3°, lettera c), R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art 11, comma 4°, lettera b), R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135).
[2]Salvo il disposto dell'articolo seguente, le modalita' dell'esame di laurea o di diploma sono determinate dallo statuto di ogni Universita' o Istituto superiore.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva