Art. 173

[1](Art. 1, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909).

[2]La tabella L annessa al presente T. U. determina le professioni per esercitare le quali e' necessario aver superato l'esame di Stato, e le lauree o diplomi che si richiedono per esservi ammessi. L'efficacia delle altre lauree o diplomi, che le Universita' e gli Istituti superiori potranno conferire, a norma dell'articolo 167, agli effetti della eventuale ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di ciascuna delle professioni di cui alla predetta tabella, sara' determinata successivamente per decreto Reale. Nessuno puo' essere iscritto negli albi per l'esercizio professionale se non abbia superato il rispettivo esame di Stato.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art173 · fonte su Normattiva