Art. 171
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[2]I cittadini di nazionalita' non italiana dei territori annessi, che conseguano titoli accademici all'estero successivamente alla data di pubblicazione del presente testo unico, non possono giovarsi delle disposizioni di cui all'articolo precedente.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933 al 28 giugno 1949 · versione 0 su Normattiva