Art. 174
[2]I programmi dei singoli esami di Stato sono determinati per regolamento, udito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale e su proposta di apposite Commissioni nominate dal Ministro. Sono altresi' determinate dal regolamento tutte le norme concernenti le sedi e lo svolgimento degli esami.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva