Art. 179

[1](Art. 59, comma 4°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 5, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909).

[2]L'ammissione all'esercizio delle professioni di avvocato, procuratore legale e notaio e' regolata da norme speciali. E' altresi' regolata da norme speciali l'ammissione all'esercizio della professione d'insegnante di materie che si impartiscono nei Regi Istituti medi di istruzione. Per l'esercizio di tale professione e' istituito un albo speciale secondo norme stabilite per regolamento. Nessuno potra' esservi iscritto ove non abbia conseguito almeno l'idoneita' negli esami sostenuti in concorsi a cattedre degli Istituti predetti. Tali esami hanno valore di esami di Stato.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art179 · fonte su Normattiva