Art. 183
[1](Art. 5, R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1960).
[2]Agli effetti del computo del periodo di tempo di cui al numero 2° degli articoli 180, 181 e 182 possono essere cumulati i servizi prestati alle dipendenze delle varie Amministrazioni militari.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva