Art. 187
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[2]Nel bilancio del Ministero dell'educazione nazionale e' annualmente stanziato un fondo per provvedere alla concessione, a favore di laureati o diplomati, di borse di perfezionamento negli studi presso Universita' o Istituti superiori italiani o stranieri. Tali borse sono conferite ogni anno in seguito a concorso. Le norme relative al conferimento sono determinate dal regolamento generale universitario. I concorsi di cui al primo comma sono giudicati, per gli studi di scienze matematiche, fisiche, naturali e biologiche da Commissioni scelte in seno al Consiglio nazionale delle ricerche; per gli studi di scienze morali, storiche e filologiche da Commissioni scelte su designazione del Comitato esecutivo della sezione prima del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933 al 27 maggio 1945 · versione 0 su Normattiva