Art. 196

[1]((Il presidente nomina in seno al Comitato centrale una Commissione esecutiva, composta di tre membri, e designa uno di essi a presiederla.

[2]I componenti la Commissione esecutiva durano in carica, un biennio e possono essere confermati.

[3]Spetta alla Commissione esecutiva di provvedere alla esecuzione delle deliberazioni del Comitato e di adottare i provvedimenti urgenti salvo ratifica da parte del Comitato centrale)).

Testo vigente dal 14 gennaio 1938, tuttora in vigore · versione 45 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art196 · fonte su Normattiva