Art. 196
[1]((Il presidente nomina in seno al Comitato centrale una Commissione esecutiva, composta di tre membri, e designa uno di essi a presiederla.
[2]I componenti la Commissione esecutiva durano in carica, un biennio e possono essere confermati.
[3]Spetta alla Commissione esecutiva di provvedere alla esecuzione delle deliberazioni del Comitato e di adottare i provvedimenti urgenti salvo ratifica da parte del Comitato centrale)).
Testo vigente dal 14 gennaio 1938, tuttora in vigore · versione 45 su Normattiva