Art. 202

[1](Articoli 101, comma 3°, e 102, comma 1°, R. decreto 30 settembre 1933, n. 2102 - Art. 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

[2]I presidi sono nominati dal rettore o direttore. Il Consiglio della Facolta' o della Scuola si compone, di regola, di tutti i professori ufficiali che vi appartengono.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art202 · fonte su Normattiva