Art. 202
[1](Articoli 101, comma 3°, e 102, comma 1°, R. decreto 30 settembre 1933, n. 2102 - Art. 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
[2]I presidi sono nominati dal rettore o direttore. Il Consiglio della Facolta' o della Scuola si compone, di regola, di tutti i professori ufficiali che vi appartengono.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva