Art. 221

[1](Articoli 1 e 2, R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2321).

[2]La disposizione di cui all'art. 96 si applica anche ai professori dei Regi Istituti superiori di magistero. Il Ministro dell'educazione nazionale puo' altresi' chiedere agli Istituti superiori di magistero che siano messi a disposizione del Ministero degli affari esteri, per gli scopi di cui allo stesso art. 96, professori degli Istituti medesimi. Quando i detti Istituti vi acconsentono, l'onere del pagamento delle supplenze ai professori messi a disposizione e' a carico del bilancio del Ministero dell'educazione nazionale.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art221 · fonte su Normattiva