Art. 293

[1](Articoli 1 e 3, R. decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1421).

[2]Per l'insegnamento di trasmissioni e misure speciali telegrafiche e telefoniche, istituito presso il R. Istituto superiore d'ingegneria di Roma, restano ferme le disposizioni del R. decreto 19 agosto 1923, n. 2483. Per il detto insegnamento il docente si vale dei mezzi sperimentali disponibili presso la Scuola superiore di telegrafia e telefonia di Roma.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art293 · fonte su Normattiva