Art. 296

[1](Art. 72, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812).

[2]Sino a tutto l'anno accademico 1935-36 non e' consentita l'istituzione di Universita' o Istituti superiori di qualsiasi tipo, di Facolta' o Scuole, di Istituti superiori di magistero Regi o pareggiati. Tuttavia negli Istituti superiori d'ingegneria che rilasciano diplomi di laurea di architetto, puo' essere costituita una Facolta' di architettura su parere conforme del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art296 · fonte su Normattiva