Art. 296
[1](Art. 72, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812).
[2]Sino a tutto l'anno accademico 1935-36 non e' consentita l'istituzione di Universita' o Istituti superiori di qualsiasi tipo, di Facolta' o Scuole, di Istituti superiori di magistero Regi o pareggiati. Tuttavia negli Istituti superiori d'ingegneria che rilasciano diplomi di laurea di architetto, puo' essere costituita una Facolta' di architettura su parere conforme del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva