Art. 30

[1](Art. 4, R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549).

[2]Le cliniche universitarie, le quali abbiano locali propri, potranno funzionare come reparti ospedalieri per l'intero anno solare, con le norme ed alle condizioni che saranno dall'amministrazione universitaria convenute con le amministrazioni delle pubbliche istituzioni che ne facciano richiesta.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art30 · fonte su Normattiva