Art. 333
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[2]Per i titoli accademici conseguiti all'estero da cittadini di nazionalita' non italiana dei territori annessi prima della data di pubblicazione del presente T. U., si applicano le disposizioni dell'art. 8 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744, dell'art. 29, comma ultimo, del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, e dell'art. 18 del R. decreto. legge 3 luglio 1930, n. 1176.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933 al 28 giugno 1949 · versione 0 su Normattiva