Art. 7

[1](Art. 8, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 6, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 8, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 1, R. decreto 22 novembre 1925, n. 2028 - Art. 9, R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105 - Art. 5, decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

[2]I rettori e i direttori sono nominati dal Re tra i professori ordinari appartenenti rispettivamente all'Universita' o Istituto. Durano in ufficio un biennio accademico e possono essere confermati. L'annessa tabella C determina le indennita' di carica spettanti ai rettori e ai direttori; tali indennita' non sono valutabili agli effetti della pensione. Quando il Ministro ritenga opportuno di non addivenire momentaneamente alla nomina del rettore o direttore, puo' designare, con suo decreto, un prorettore o prodirettore, scegliendolo, sia tra i professori di ruolo appartenenti rispettivamente all'Universita' o all'Istituto, sia tra quelli di altra Universita' o Istituto della stessa sede. Il prorettore o prodirettore dura in ufficio un anno accademico e puo' essere confermato. Egli ha diritto all'indennita' spettante al rettore o al direttore.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art7 · fonte su Normattiva