Art. 82
[2]Tutti i provvedimenti concernenti le nuove nomine e il conferimento del grado di ordinario sono adottati con decreto del Ministro. Tutti gli atti relativi debbono essere integralmente pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Ministero della educazione nazionale.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva