Art. 95

[1](Art. 21, commi 1° e 2°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 18, commi 1° e 2°, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172).

[2]Tutti i provvedimenti che riguardano i trasferimenti di professori sono adottati con decreto del Ministro; e tutti gli atti relativi debbono essere integralmente pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art95 · fonte su Normattiva