Art. 92
[2]Ai professori di ruolo sono applicabili, in quanto non contrastino col presente T. U. le disposizioni di cui all'articolo 63, commi 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 9°, e 66 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenenti norme sulla disciplina degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva