Art. 112 — Servizi pubblici locali
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Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attivita' rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunita' locali. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla legge. Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, relativo alla qualita' dei servizi pubblici locali e carte dei servizi.
Testo vigente dal 28 settembre 2000 al 1 gennaio 2002 · versione 0 su Normattiva