Art. 112 — Servizi pubblici locali
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, N. 201
Testo vigente dal 31 dicembre 2022, tuttora in vigore · versione 130 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, N. 201
Testo vigente dal 31 dicembre 2022, tuttora in vigore · versione 130 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
3 versioni dal 2000
Collegamenti
Art. 782 — Oneri di servizio pubblico e servizi aerei di interesse regionale o locale
L'imposizione di oneri di servizio pubblico e' effettuata secondo le vigenti disposizioni comunitarie. I servizi pubblici di trasporto aereo di interesse esclusivamente regionale o locale sono disciplinati dalle regioni interessate.…
Art. 113-bis — Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica
Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a: a) istituzioni; b) aziende speciali, anche consortili; c) societa' a capitale interamente pubblico…
Art. 6 — Servizi minorili
… procedimento l'autorita' giudiziaria si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza sociali e sanitari istituiti dagli enti locali e dal Servizio sanitario …
Art. 119 — Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni
In applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di favorire una migliore qualita' dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione…
Art. 133 — art. 13 della legge 2 marzo 1963, n. 307
(art. 13 della legge 2 marzo 1963, n. 307) Gli orari di servizio al pubblico degli uffici locali, delle agenzie e delle ricevitorie sono stabiliti dal direttore generale o, per sua delega, dal direttore centrale per gli uffici locali. Nei giorni festivi gli uffici…
Art. 14 — Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali
… disciplina il coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, dettando anche le regole tecniche necessarie per garantire la sicurezza e l'interoperabilita' dei sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione…
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art112 · fonte su Normattiva