Art. 112 — Servizi pubblici locali
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Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attivita' rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunita' locali. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2001, N.448)). Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, relativo alla qualita' dei servizi pubblici locali e carte dei servizi.
Testo vigente dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2022 · versione 5 su Normattiva