Art. 194

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[1]La istruzione occorrente nelle procedure disciplinari e' compiuta con il concorso del pubblico ministero seguendo le norme stabilite dal Codice di procedura penale per gli atti di istruzione, in quanto siano applicabili.

[2]Devonsi, di regola, assumere l'interrogatorio del magistrato incolpato e le discolpe da lui presentate.

[3]Il commissario istruttore puo' richiedere per gli atti di istruzione da eseguirsi fuori della sua residenza, un magistrato del luogo.

[4]I testi e i periti sono sentiti con giuramento. Si applicano ad essi le disposizioni degli articoli 210, 214, 215, 216 e 217 del Codice penale ed a chi li suborni o tenti di subornarli si applicano le disposizioni degli articoli 218, 219, 220 dello stesso codice.

Testo vigente dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art194 · fonte su Normattiva