Art. 113
[1](art. 60, terzo e quarto comma della legge 2 marzo 1963, n. 307)
[2]L'ufficiale delegato assume la reggenza dell'ufficio previo accertamento dello stato di cassa, il passaggio delle chiavi di cassaforte, e dei relativi duplicati, la ricognizione dei fondi, degli stampati soggetti a controllo, dei valori esistenti in cassa, dei materiali dell'ufficio secondo le modalita' stabilite dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, e successive modificazioni, e dell'apposita istruzione sulla custodia dei fondi, senza l'intervento del funzionario di cui all'art. 115. Le disposizioni, di cui al precedente comma, si applicano anche quando l'impedimento derivi da incarico, previsto dalle norme vigenti presso gli organi collegiali dell'amministrazione o presso il consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva