Art. 117

(art. 10, secondo e terzo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307) Alla titolarita' delle agenzie e' preposto normalmente un ufficiale di prima classe. Le funzioni di titolare di agenzia sono conferite dal direttore provinciale. Nel caso di piu' aspiranti alla titolarita' o reggenza di una agenzia, l'incarico e' conferito dal direttore provinciale, sentita la commissione provinciale per gli uffici locali. Ha titolo di preferenza l'ufficiale che abbia gia' prestato servizio nella stessa agenzia come coadiutore reggente, coadiutore o ricevitore, sempreche' riconosciuto idoneo.

Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417~art117 · fonte su Normattiva