Art. 127
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(art. 65, quarto e quinto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307) Durante la reggenza e' corrisposto agli interessati il trattamento economico iniziale previsto per gli agenti non di ruolo di quarta categoria dall'art. 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, e successive modificazioni. Ai detti sostituti reggenti spettano le quote di aggiunta di famiglia, l'indennita' integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, la tredicesima mensilita', secondo le norme previste per gli agenti non di ruolo, e le competenze accessorie nei casi e nella misura previsti dalla legge 27 maggio 1961, n. 465, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968 al 14 febbraio 1973 · versione 0 su Normattiva