Art. 7

(art. 4, primo e secondo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307) La classificazione degli uffici locali di nuova istituzione e' stabilita provvisoriamente con il decreto di istituzione in base all'importanza presunta. Decorso un anno dalla data di istituzione dei nuovi uffici locali viene provveduto alla loro classificazione definitiva con i criteri stabiliti dal regolamento.

Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417~art7 · fonte su Normattiva