Art. 142

[1](art. 79 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656)

[2]Il "Fondo" provvede alle seguenti prestazioni in favore dell'iscritto e degli altri aventi titolo nei modi e nei limiti previsti dal presente decreto:

  • a)pensioni dirette;
  • b)pensioni di riversibilita';
  • c)indennita' una volta tanto.

Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417~art142 · fonte su Normattiva