Art. 79
[1]Sezione II - Trasferimenti
[2]Art. 79 (art. 51, primo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307)
[3]Per i trasferimenti degli impiegati di ruolo degli uffici locali da una ad altra sede si applicano le disposizioni dell'art. 32 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva