Art. 149

[1](art. 87 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'art. 4 della legge 27 febbraio 1958, n. 120; art. 20, quarto comma, della legge 5 marzo 1961, n. 211)

[2]In aggiunta alla pensione diretta o di riversibilita' e' corrisposto al pensionato un assegno temporaneo mensile di carovita nella stessa misura stabilita per i pensionati civili dello Stato o loro superstiti. Tale assegno per gli agenti con mansioni di ricevitore, di portalettere e di procaccia, che alla data della cessazione dal servizio prestavano la loro opera per meno di sei ore al giorno, e' concesso nella misura di tanti sesti del normale assegna quante erano le ore di servizio. All'assegno di carovita, di cui sopra, si applica l'art. 4 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1870.

Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417~art149 · fonte su Normattiva