Art. 149
[2]In aggiunta alla pensione diretta o di riversibilita' e' corrisposto al pensionato un assegno temporaneo mensile di carovita nella stessa misura stabilita per i pensionati civili dello Stato o loro superstiti. Tale assegno per gli agenti con mansioni di ricevitore, di portalettere e di procaccia, che alla data della cessazione dal servizio prestavano la loro opera per meno di sei ore al giorno, e' concesso nella misura di tanti sesti del normale assegna quante erano le ore di servizio. All'assegno di carovita, di cui sopra, si applica l'art. 4 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1870.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva