Art. 142
[1](art. 79 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656)
[2]Il "Fondo" provvede alle seguenti prestazioni in favore dell'iscritto e degli altri aventi titolo nei modi e nei limiti previsti dal presente decreto:
- a)pensioni dirette;
- b)pensioni di riversibilita';
- c)indennita' una volta tanto.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva