Art. 88
[1](art. 51, sesto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307)
[2]In sede di ricorso, sia presso la commissione provinciale, sia presso la commissione centrale degli uffici locali, l'impiegato ha diritto di esporre le proprie deduzioni anche verbalmente.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva