Art. 147
[2]Gli iscritti al fondo di cui all'art. 140 sono tenuti a versare al fondo medesimo un contributo del sei per cento dello stipendio e della tredicesima mensilita' calcolato secondo le norme vigenti in materia per gli impiegati civili dello Stato. Detto contributo e' trattenuto sullo stipendio e sulla tredicesima mensilita' a cura dell'amministrazione.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva