Art. 147

[1](art. 84 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656; modificato dall'art. 4 della legge 27 febbraio 1958, n. 120)

[2]Gli iscritti al fondo di cui all'art. 140 sono tenuti a versare al fondo medesimo un contributo del sei per cento dello stipendio e della tredicesima mensilita' calcolato secondo le norme vigenti in materia per gli impiegati civili dello Stato. Detto contributo e' trattenuto sullo stipendio e sulla tredicesima mensilita' a cura dell'amministrazione.

Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417~art147 · fonte su Normattiva