Art. 156

[1](art. 12, primo comma, della legge 25 gennaio 1960, n. 4; art. 22 della legge 5 marzo 1961, n. 211)

[2]Il personale effettivo di cui all'art. 22 della legge 5 marzo 1961, n. 211, iscritto al fondo di quiescenza previsto dall'art. 140 del presente decreto, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 211, puo' restare in servizio anche oltre il 65° anno di eta', limitatamente al periodo necessario per il conseguimento del diritto al trattamento minimo di quiescenza, tenuto conto del periodo di servizio riscattabile e comunque non oltre il 700 anno di eta'.

Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417~art156 · fonte su Normattiva