Art. 164
[2]Il trattamento previsto dall'art. 22 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, e l'integrazione di cui all'art. 9 della legge 25 gennaio 1960, n. 4, e' reversibile ai superstiti dei ricevitori postali e telegrafici applicando le norme in vigore in materia per gli impiegati civili dello Stato. E' abrogata la riduzione prevista per il trattamento di quiescenza ai commi secondo e quarto dell'art. 22 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva