Art. 164

[1](art. 118, primo ed ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'art. 9 della legge 25 gennaio 1960, n. 4)

[2]Il trattamento previsto dall'art. 22 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, e l'integrazione di cui all'art. 9 della legge 25 gennaio 1960, n. 4, e' reversibile ai superstiti dei ricevitori postali e telegrafici applicando le norme in vigore in materia per gli impiegati civili dello Stato. E' abrogata la riduzione prevista per il trattamento di quiescenza ai commi secondo e quarto dell'art. 22 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407.

Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417~art164 · fonte su Normattiva