Art. 21
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[1](art. 10 nono comma della legge 2 marzo 1963 n. 307)
[2]Gli assegni numerici del personale sono stabiliti per ciascun ufficio locale con provvedimento del direttore centrale per gli uffici locali. Con lo stesso provvedimento i detti assegni e la relativa scorta possono essere variati, ove, per accertate esigenze di servizio, si ritenga opportuno fissare un diverso assegno numerico.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968 al 3 gennaio 1989 · versione 0 su Normattiva