Art. 27
[2]Le commissioni per gli uffici locali sono organi consultivo dell'amministrazione per gli affari riguardanti gli uffici locali le agenzie, i recapiti, le ricevitorie, nonche' il relativo personale, ed hanno in particolare, le attribuzioni deliberative ad esse conferite dal presente decreto e dal relativo regolamento.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva