Art. 27

[1](art. 71, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 e art. 1 della legge 2 marzo 1963, n. 307)

[2]Le commissioni per gli uffici locali sono organi consultivo dell'amministrazione per gli affari riguardanti gli uffici locali le agenzie, i recapiti, le ricevitorie, nonche' il relativo personale, ed hanno in particolare, le attribuzioni deliberative ad esse conferite dal presente decreto e dal relativo regolamento.

Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417~art27 · fonte su Normattiva