Art. 67
[1](art. 40 della legge 2 marzo 1963, n. 307)
[2]Per l'orario normale di lavoro del personale degli uffici locali si applicano le stesse norme previste per il personale di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni avente le medesime mansioni.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva