Art. 8
[1](art. 5 della legge 2 marzo 1963, n. 307)
[2]Qualora si debba procedere alla riunione di due uffici locali esistenti nella stessa localita', il Ministero determina quale dei due uffici debba essere soppresso, sentita la commissione centrale per gli uffici locali. La classifica provvisoria dell'ufficio risultante dalla riunione e' determinata dalla somma dei punteggi conseguiti dai due uffici nell'ultima classifica. L'amministrazione, decorso un esercizio finanziario dalla data del provvedimento di riunione, procede alla classifica del nuovo ufficio, con i criteri previsti dal regolamento.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva