Art. 89
[1](art. 51, settimo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307)
[2]Il direttore provinciale puo' disporre, nell'ambito della provincia, l'applicazione temporanea o l'invio in missione del personale applicato negli uffici locali o nelle agenzie, eccettuati i direttori di ufficio locale, anche in uffici principali. Sezione III - Riposo settimanale - congedi.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva