Art. 89

[1](art. 51, settimo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307)

[2]Il direttore provinciale puo' disporre, nell'ambito della provincia, l'applicazione temporanea o l'invio in missione del personale applicato negli uffici locali o nelle agenzie, eccettuati i direttori di ufficio locale, anche in uffici principali. Sezione III - Riposo settimanale - congedi.

Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417~art89 · fonte su Normattiva